Il passaggio generazionale
Il decreto legislativo 4-03-10 n. 28 e il successivo D.M. 18-10-10 n. 180 hanno introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, in attuazione dell’art. 60 della Legge 18-06-09, una compiuta disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali. All’art. 5 il decreto legislativo prevede l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di iniziare un giudizio in materia di divisione, successione ereditaria e patti di famiglia; oltre che in numerose altre materie. Tralasciando di considerare la materia dei patti di famiglia, disciplinata dall’impianto del decreto legislativo n. 55/2006, che fino a oggi ha avuto scarsa applicazione, l’attenzione per quel che riguarda la famiglia si concentra soprattutto sui giudizi in materia di divisione e di successione ereditaria. Il Legislatore ha previsto il previo tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità di questi giudizi. Si tratta di vicende processuali alquanto frequenti e che concernono il passaggio generazionale del patrimonio familiare. Il fatto che il Legislatore abbia contemplato le controversie in questa materia come meritevoli di un’istanza di composizione stragiudiziale della lite, qual è quella offerta dalla mediazione, deve fare riflettere.
Pubblicato lunedì, novembre 07, 2011
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